PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nelle aree di servizio autostradali e di rete ordinaria di distribuzione di carburante è prevista l'installazione di casseforti di servizio esterne e temporizzate, al fine di consentire agli addetti all'erogazione di non detenere personalmente banconote di grosso taglio.
      2. Nelle medesime aree di cui al comma 1 è prevista altresì l'installazione di casseforti con apertura all'esterno al fine di consentire il prelievo da parte di istituti specializzati che hanno cura del conseguente trasporto nelle banche. Gli interventi di cui al presente comma sono di competenza del titolare dell'autorizzazione per gli impianti di rete ordinaria e del titolare della concessione per gli impianti della rete autostradale.

Art. 2.

      1. Nelle aree di servizio autostradali e di rete ordinaria di distribuzione di carburante sono previste l'installazione, a carico del titolare dell'autorizzazione per gli impianti di rete ordinaria e del titolare della concessione per gli impianti della rete autostradale, di un sistema di telecamere a circuito chiuso in grado di filmare e di registrare tutte le operazioni svolte con l'inquadratura sia del piazzale sia dei locali interni, e l'installazione di un sistema di allarme collegato direttamente con le Forze dell'ordine.

Art. 3.

      1. Nelle aree di servizio autostradali e di rete ordinaria di distribuzione di carburante è prevista la dotazione di locali

 

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blindati dove il gestore e il suo personale possono svolgere le operazioni di conteggio senza essere visti.
      2. È altresì prevista la ristrutturazione delle aree di cui al comma 1 inadeguate in quanto costruite con criteri non più rispondenti alle attuali esigenze.
      3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono di competenza del titolare dell'autorizzazione per gli impianti di rete ordinaria e del titolare della concessione per gli impianti della rete autostradale.

Art. 4.

      1. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza, è vietata la pubblicazione sui mezzi di informazione degli importi delle rapine commesse nelle aree di servizio autostradali e di rete ordinaria di distribuzione di carburante.

Art. 5.

      1. Lo Stato interviene in supporto delle Forze dell'ordine, delle associazioni di categoria dei gestori e delle aziende petrolifere al fine dell'istituzione di un osservatorio permanente per gli eventi criminosi a danno delle aree di servizio autostradali e di rete ordinaria di distribuzione di carburante che permetta anche, attraverso le stesse Forze dell'ordine, l'immediata comunicazione a tutti i gestori della avvenuta rapina con segnalazione dei dati disponibili sull'identità degli autori del reato.